
SUSULLA " ILLEGITTIMA " DIFESA
SULLA ILLEGITTIMA
DIFESA
Il ministro dice : << il cittadino che subisce una rapina in casa non deve farsi giustizia da solo – in un paese civile non deve esistere la “giustizia fai da te “ – è compito dello Stato ! - c’è lo Stato ! ci pensa lo Stato >>
Il ministro dice : << il cittadino che subisce una rapina in casa non deve farsi giustizia da solo – in un paese civile non deve esistere la “giustizia fai da te “ – è compito dello Stato ! - c’è lo Stato ! ci pensa lo Stato >>
Caro Ministro , che cosa sta dicendo ? Le sue affermazioni non hanno senso perché non colgono il senso autentico del problema e dei fatti reali : nel momento in cui nella casa di Tizio entrano i ladri, il sig. Tizio non affronta un problema teorico di giustizia né si pone l’obiettivo di emettere una sentenza e di applicare una pena. Si trova - contro la sua volontà - ad affrontare una situazione di pericolo per la vita propria e per la vita dei propri familiari. Si trova - contro la sua volontà - ad affrontare una situazione in cui individui sconosciuti si arrogano il diritto di decidere sulla vita di una intera famiglia … In quel momento non c’è lo Stato a difenderlo … è solo in una situazione di somma ingiustizia che vede vittime in balìa di aggressori … il cittadino è solo con la sua ansia di fronte ad un pericolo non misurabile e perciò ancor più temibile …
La sua reazione - qualunque forma essa assuma - è del tutto legittima e tale deve essere considerata.
Il reato di “eccesso di legittima difesa “ – nel
contesto del domicilio - nasce da un pre-concetto che urta contro le norme
costituzionali.
Art.13 – La
libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei
soli casi previsti dalla legge … omissis …
( N.B. n.d.r. naturalmente i rapinatori fanno a meno dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria ! )
( N.B. n.d.r. naturalmente i rapinatori fanno a meno dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria ! )
Art. 14 – Il
domicilio è inviolabile . … omissis …
Conclusione : lo Stato ha posto in essere norme giuridiche a
tutela delle libertà personali del cittadino , libertà personali definite
inviolabili. Parimenti, il domicilio
- luogo privilegiato in cui le
libertà della persona si concretizzano ed esercitano - è definito inviolabile. Dalla asserita inviolabilità delle libertà e del domicilio del
cittadino discende il dovere dello STATO di provvedere alla sua completa tutela … sino all’ingresso di casa e se possibile
anche all’interno del domicilio.
Nella
impossibilità di invocare e/o di
avere comunque l’intervento dello Stato
nella propria camera da letto, al cittadino
che subisce la violazione della libertà e del domicilio lo Stato deve riconoscere il diritto
alla difesa sempre legittima, nel
rispetto dei principi costituzionali più
sopra richiamati. A meno che non venga
riconosciuto ai delinquenti un
diritto che viene negato persino alle
forze dell’ordine che, per entrare in casa di Tizio, hanno bisogno di un atto
motivato dell’autorità giudiziaria.
Dovrebbe essere del tutto ovvia – per tutti – l’affermazione secondo la quale Il cittadino ha sempre il diritto/dovere di agire per il perseguimento delle garanzie e delle finalità costituzionali tutte le volte in cui allo Stato risulti impossibile intervenire.
Dovrebbe essere del tutto ovvia – per tutti – l’affermazione secondo la quale Il cittadino ha sempre il diritto/dovere di agire per il perseguimento delle garanzie e delle finalità costituzionali tutte le volte in cui allo Stato risulti impossibile intervenire.
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