giovedì 12 novembre 2015

CARNEFICI E VITTIME


SUSULLA     " ILLEGITTIMA "    DIFESA







SULLA    ILLEGITTIMA DIFESA
Il  ministro dice :  << il cittadino che subisce una rapina in casa non deve farsi giustizia da solo – in un paese civile non deve esistere la “giustizia  fai da te “ – è compito dello Stato ! - c’è lo Stato ! ci pensa lo Stato >>



Caro Ministro , che cosa sta dicendo ? Le sue affermazioni non hanno senso perché non colgono  il senso autentico del problema e dei fatti reali  : nel momento in cui nella casa  di Tizio entrano i ladri, il sig. Tizio non affronta un problema teorico di giustizia né si pone l’obiettivo di emettere una sentenza e di  applicare una pena. Si trova  - contro la sua volontà -  ad affrontare una situazione di pericolo per la vita propria  e per la vita dei propri familiari. Si trova - contro la sua volontà -  ad affrontare una situazione  in cui  individui  sconosciuti  si arrogano il diritto di decidere  sulla vita di una intera famiglia … In quel momento  non c’è lo Stato a difenderlo   … è solo in una situazione di somma ingiustizia  che vede vittime in balìa di aggressori …   il cittadino è solo  con  la sua ansia di fronte ad un pericolo non misurabile e perciò ancor più temibile …
La sua reazione  - qualunque forma essa  assuma  -  è del tutto legittima  e tale deve essere considerata.



Il reato  di “eccesso di legittima difesa “ – nel contesto del domicilio - nasce da un pre-concetto che urta contro le norme costituzionali.
 

Art.13 – La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,  né qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato  dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge  …  omissis …    
(  N.B.     n.d.r.  naturalmente i rapinatori fanno a meno dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria !  )
Art. 14 – Il domicilio è inviolabile .    … omissis … 

Conclusione : lo Stato ha posto in essere norme giuridiche a tutela delle libertà personali del cittadino , libertà personali definite inviolabili.  Parimenti,  il domicilio  -  luogo privilegiato in cui le libertà della persona si concretizzano  ed esercitano -  è definito inviolabile. Dalla  asserita inviolabilità  delle libertà e del domicilio del cittadino  discende il  dovere dello STATO di provvedere alla sua  completa tutela …  sino all’ingresso di casa e se possibile anche all’interno del domicilio.
 Nella impossibilità di invocare  e/o di avere  comunque l’intervento dello Stato nella propria camera da letto, al cittadino  che  subisce la violazione  della libertà e del domicilio  lo Stato deve riconoscere il diritto alla   difesa sempre legittima, nel rispetto dei principi costituzionali  più sopra richiamati. A meno  che non venga riconosciuto ai delinquenti  un diritto  che viene negato persino alle forze dell’ordine che, per entrare in casa di Tizio, hanno bisogno di un atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Dovrebbe essere del tutto ovvia – per tutti – l’affermazione  secondo la quale  Il cittadino ha sempre  il diritto/dovere di agire per il perseguimento delle garanzie e delle finalità costituzionali  tutte le volte in cui allo Stato risulti impossibile intervenire.

Nessun commento:

Posta un commento